L'attività di assistenza e traino:Mostra la rispostaNascondi la risposta
Risposta ufficiale: è consentita con riferimento a imbarcazioni e natanti, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa e comunicazione alla Capitaneria di porto competente.
Spiegazione nostra. Il Codice della nautica prevede il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti. Chi lo svolge deve prima sottoscrivere una polizza assicurativa e fare la comunicazione alla Capitaneria di porto competente. Vale anche per le imbarcazioni, non solo per i natanti.
Fonte: D.Lgs. 171/2005, art. 49-duodecies
Quesito 1.8.1-36